Canali formali, ma non dedicati alla ricerca del lavoro

  • Agenzie formative: scuole superiori, università e centri di formazione professionali
  • Parti sociali: organismi dei sindacati e delle associazioni di categoria delle imprese e delle professioni
Perché la ricerca di personale da parte delle imprese spesso “passa” per questi enti?
Nel caso delle scuole, degli enti di formazione e delle università il rapporto tra impresa e agenzia di formazione si consolida grazie ad una collaborazione che in genere si sviluppa in seguito alla organizzazione di stage, tirocini formativi e attività di orientamento.

Le esperienze in contesto di lavoro che gli studenti realizzano durante gli studi sono, infatti, un ottimo strumento non solo per gli studenti che entrano in contatto positivamente con il mondo del lavoro e con le imprese del proprio territorio, ma anche per la stessa agenzia formativa (scuola, ente di formazione, università) che in tal modo può accreditarsi nei confronti delle aziende del proprio bacino territoriale quale struttura per lo sviluppo di competenze utili e spendibili nel mondo del lavoro.

Nel caso delle associazioni di categoria, delle professioni e sindacali, la collaborazione si struttura spontaneamente all’interno della finalità stessa che questi enti hanno di tutelare e promuovere gli interessi delle categorie economiche e professionali (per quanto riguarda le associazioni di categoria e professionali), e dei lavoratori (per quanto riguarda i sindacati).

Non è infatti inconsueto che all’interno degli uffici delle associazioni di categoria si possano intercettare annunci e offerte di lavoro, o che le stesse associazioni di categoria strutturino dei servizi dedicati all’incrocio di domanda e offerta a favore delle proprie imprese associate (si vedano, ad esempio, le sezioni dedicate alla ricerca e offerta di lavoro nei siti web delle Associazioni Albergatori).


È talmente “naturale” la capacità di alcuni soggetti di essere luogo di transito degli interessi delle aziende e dei lavoratori, che anche la normativa ha previsto per loro un particolare regime di autorizzazione allo svolgimento delle attività di placement (intermediazione). Questo particolare regime prevede, dunque, che alcuni soggetti sono ammessi a svolgere attività di intermediazione benché non dotati dei requisiti sopra elencati e purché svolgano tale attività senza scopo di lucro.
Tali operatori sono in dettaglio:
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari
  • le Università pubbliche e private, e i consorzi universitari
  • le Associazioni dei datori di lavoro (associazioni di categoria) e dei lavoratori (sindacati) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
  • I Patronati, gli Enti Bilaterali e le Associazioni senza fine di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, la promozione delle attività imprenditoriali, l’erogazione di percorsi formativi e la tutela della disabilità
  • i Comuni e le Comunità Montane
  • le Camere di Commercio, le associazioni di datori di lavoro e lavoratori) godono di un regime di particolare favore in punto di autorizzazioni previsto dagli artt. 5 e 17 D.Lgs. 276/2003 e dai provvedimenti attuativi dello stesso
  • i gestori di siti internet che svolgano l’attività di intermediazione senza fini di lucro.

Siti di Associazioni di Categoria e Sindacali